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Commercio e Pubblicità - normativa
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  Commercio e Pubblicità
La garanzia convenzionale

Oltre alla garanzia legale, il venditore può offrire volontariamente una garanzia ancora più vantaggiosa, definita “convenzionale”. E’ facoltativa, ma una volta concessa è vincolante, inoltre è cumulativa, nel senso che si aggiunge a quella legale e non si sostituisce ad essa: sarà il consumatore a decidere quale forma di garanzia attivare. Occorre ricordare che spesso queste garanzie sono volte più ad attirare l’acquirente che a tutelarlo realmente.

 

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Per i contratti firmati fuori dai locali commerciali, ovvero a casa, in ufficio, per strada, in un albergo.
Entro 10 giorni lavorativi.
Per i contratti a distanza, ovvero le vendite televisive, per corrispondenza, via Internet, telefoniche.
Entro 10 giorni lavorativi.
Per gli acquisti di servizi finanziari, bancari...
Se l’oggetto acquistato è difettoso, deve essere riparato o sostituito senza alcuna spesa aggiuntiva per l’acquirente, e la riparazione deve avvenire entro un congruo termine per non recare danno al consumatore.
Nel caso in cui fosse impossibile o troppo costoso riparare o sostituire il computer o il televisore, il consumatore può chiedere una riduzione del prezzo o può restituire il bene difettoso in cambio del rimborso del prezzo pagato.


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