A partire dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente, l’automobilista danneggiato (non responsabile o responsabidiretto le solo in parte) può rivolgersi direttamente alla propria compagnia per essere risarcito senza dover attenderel’assicurazione della controparte. È sufficiente inoltrare al proprio assicuratore la richiesta di risarcimento indicando i dati degli assicurati, le targhe dei veicoli, i nomi delle rispettive compagnie, la descrizione dell’incidente e, in caso di danni fisici, le lesioni riportate. La compagnia ha 60 giorni di tempo (90 in caso di lesioni fisiche) per formulare un’offerta di risarcimento oppure per comunicare i motivi che le impediscono di accordare l’indennizzo. Se però il modulo di denuncia dell’incidente è sottoscritto da entrambi i conducenti, ovvero se il responsabile riconosce il torto come nella tradizionale constatazione amichevole, i tempi di indennizzo si riducono ulteriormente a 30 giorni.
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