La legge n. 214 del z1° agosto 2003 assegna ad ogni automobilista 20 punti, che possono essere scalati progressivamente a seconda dell’infrazione commessa, fino al ritiro della patente. Il punteggio previsto per ciascuna violazione viene riportato nel verbale di contestazione. Alla perdita di tutti i 20 punti a disposizione non consegue la sospensione immediata della patente: l’automobilista ha 30 giorni di tempo per ripetere gli esami teorici e pratici; durante questo periodo può continuare a circolare. Se invece il punteggio della patente non è esaurito, è possibile ripristinare la “quota 20” iniziale se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che comportino la perdita di punti. In alternativa è possibile recuperare subito fino a 6 punti (o fino a 9 per i titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E) frequentando appositi corsi presso le autoscuole. Infine, è bene ricordare che gli automobilisti virtuosi, che mantengono intatto il proprio punteggio, vengono premiati automaticamente con un “bonus” di 2 punti ogni 2 anni trascorsi senza commettere infrazioni, fino a raggiungere un massimo di 30 punti.
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