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Fonte: Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano, per maggiori informazioni: www.consumer.bz.it



Assicurazioni e previdenza - modulistica
Comunicazione tutti i costi
Richiesta di comunicazione dei costi assicurativi, del valore di riscatto e dell’ammontare della somma assicurata alla scadenza del contratto in caso di riduzione. In ogni momento, sia prima della stipula di un contratto assicurativo, sia nel corso del contratto stesso, é possibile richiedere alla propria Assicurazioni tutte le informazioni necessarie ed indispensabili per avere chiarimenti sul contratto e sulle condizioni di polizza. Ed in particolare é possibile ottenere informazioni sui caricamenti (spese di stipula, di incasso, i costi di gestione), tasso tecnico e quello di retrocessione (capitale che viene erogato in caso di immediata retrocessione dalla polizza), se esiste un capitale minimo garantito in caso di riscatto e/o alla scadenza.

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Recesso dal contratto di polizza vita estero
Polizze vita estere: come recedere dal contratto Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (direttiva CE 1992/96). Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa di assicurazione.

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Recesso dal contratto di polizza vita
Polizze vita: come recedere dal contratto Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (art. 111 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174). Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’impresa di assicurazione.

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Revoca proposta di assicurazione vita
Polizze vita: come revocare la proposta Giuridicamente è il cliente che nelle polizze vita chiede di essere assicurato dalla società di assicurazione. All’atto della firma della proposta l’assicuratore sottopone all’assicurato un questionario contenente una serie di domande sulla sua professione e sullo stato di salute allo scopo di poter valutare il rischio. Se l’assicuratore accetta la proposta ne da comunicazione al cliente e emette la polizza. Il diritto di revocare la proposta di assicurazione sulla vita è esercitabile dal contraente fino al momento in cui lo stesso non è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’impresa (art. 112 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174). La richiesta di revoca della proposta deve essere fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

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Richiesta di pagamento del capitale
Richiesta pagamento capitale (o rendita) Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza, decesso dell’assicurato, riscatto, ecc.), il beneficiario deve presentare tutta la documentazione richiesta per dar corso alla liquidazione. L'impresa è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ottenuto la documentazione. Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento sono dovuti al beneficiario gli interessi di mora, calcolati al tasso legale di interesse (art. 1224 del C. C.). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del C. C.).

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Riduzione del contratto
Polizze vita: la riduzione del contratto La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale (rendita) assicurato, ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto. Generalmente la riduzione è consentita dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio.

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Riscatto di polizza vita
Polizze vita: il riscatto del contratto Il riscatto consiste nell’interruzione anticipata del rapporto assicurativo da parte del contraente e nella corresponsione di un capitale da parte dell’impresa di assicurazione. Il contraente può chiedere chiarimenti circa la quantificazione del contratto direttamente all’impresa la quale è tenuta a dare riscontro entro e non oltre 10 giorni. Generalmente, per i contratti a premio annuo, il riscatto è consentito dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio, mentre per quelli a premio unico il riscatto può essere richiesto dopo un anno dalla decorrenza del contratto. È opportuno prestare attenzione al fatto che il valore del riscatto può essere inferiore ai premi pagati o addirittura pari a zero se le annualità di premio pagate non raggiungono il numero sufficiente per avere diritto al riscatto.

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Comunicazione di aggravamento rischio
Comunicazione di aggravamento di rischio alla propria Assicurazione. Nei casi in cui il grado di rischio dovesse aumentare (ad. esempio per un cambiamento di lavoro: alla sottoscrizione della polizza il contraente svolgeva mansione di segretario, ed ora risulta essere falegname), la circostanza deve essere comunicata al proprio agente Assicurativo. In base all’art. 1898 il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore in modo che per tutta la durata del contratto vi sia una correlazione obiettiva tra il rischio assunto ed il premio pagato.

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Comunicazione di diminuzione rischio
Comunicazione di diminuzione di rischio alla propria Assicurazione. Nei casi in cui il grado di rischio dovesse diminuire (ad. esempio per un cambiamento di lavoro: alla sottoscrizione della polizza il contraente era un falegname ed ora svolge mansione di segretario), la circostanza deve essere comunicata al proprio agente Assicurativo. In base all’art. 1897 viene infatti tutelata la proporzionalità diretta esistente tra il rischio assunto dall’assicuratore ed il premio pagato dall’assicurato. E’ quindi interesse dell’assicurato dare notizia della modificazione del rischio in modo da ottenere una corrispondente riduzione del premio.

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Disdetta contratti assicurativi dei rami danni
Disdetta contratti assicurativi dei rami danni. In base alla Legge n. 40 del 02.04.2007 (Legge Bersani) i contratti di assicurazione stipulati a partire dal 03.04.2007 possono essere disdetti annualmente 60 giorni prima della scadenza del premio assicurativo. Contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge Bersani (03.03.2007), possono essere disdetti tre anni dopo la sottoscrizione e 60 giorni prima della scadenza del premio assicurativo. La disdetta deve sempre essere effettuata per iscritto tramite raccomandata all’agenzia presso cui è stato stipulato il contratto assicurativo o alla Direzione Generale dell’assicurazione stessa.

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