Garanzia fideiussori
Con la legge n. 210, 2 agosto 2004 ed il relatovo D.lgs 122/2005, entrato in vigore il 21.07.2005, le imprese costruttrici fra l'altro sono obbligate a fornire all'acquirente una fideiussione bancaria del valore dei pagamenti (acconti e rate) prestati, con validità fino alla sottoscrizione del contratto di compravendita immobiliare finale. Questo obbligo vale soltanto per quelle imprese costruttrici, che hanno richiesto la concessione per la licenza di costruzione o la concessione edilizia dopo il 21.07.2005. A tutti gli acquirenti che non sono beneficiati dalle nuove norme si consiglia di fissare l'obbligo di fideiussione bancaria nel contratto. Questa fideiussione serve a tutelare l'acquirente in caso di fallimento dell'impresa edile. Di seguito un fac-simile di fideiussione bancaria emessa da una banca.
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