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Libretti al portatore: inchiesta ACU
Proroghe e sanzioni |
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Dal 1° luglio u.s. i titolari di libretti al portatore di valore superiore a 12.500 euro saranno obbligati ad estinguerli o a convertirli in libretti nominali.
La disposizione, che doveva scattare dal 1 febbraio u.s., è stata prorogata al 30 giugno 2005 come da disposizione del Consiglio dei Ministri.
La proroga del termine è quindi passata dal 1° febbraio 2005 al 1° luglio 2005 è viene introdotta “sotto forma di emendamento al decreto-legge 314”.
Fino al 30 giugno è quindi stato possibile regolarizzare il possesso di Libretti al Portatore accesi prima del 1991 e recanti un saldo creditore superiore alla soglia di €.12.500,00 estinguendoli o, eventualmente, convertendoli in libretti nominali.
Oltre a queste alternative è stato possibile scegliere, per i possessori di libretti di risparmio al portatore con saldi superiori ai 12.500 euro, fra altre due possibilità:
- riportare, sempre entro la stessa data, il libretto sotto il "tetto" antiriciclaggio, incassando l'eccedenza;
- aprire, sempre entro la scadenza, più libretti con cifre inferiori ai 12.500 euro.
Tutti i possessori di tali Libretti al Portatore che, distrattamente, non hanno avuto il tempo di leggere i tanti “Avvisi” apposti presso gli Intermediari Abilitati (agenzie di banca, uffici postali etc.), al momento della presentazione per l’incasso, si vedranno contestare le sanzioni anzidette dall’apposita Direzione Antiriciclaggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dopo la data del 30 giugno, per chi si presenterà agli sportelli con libretti non adeguati al limite antiriciclaggio, scatterà la procedura d'infrazione. Procedura che prevede l'invio, entro trenta giorni, di una comunicazione al ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento Tesoro, servizio Antiriciclaggio.
La violazione resta anche se il cliente estingue il libretto. Entro altri trenta giorni il ministero invia al titolare del libretto un atto di contestazione della violazione. Poi emetterà un decreto, a firma del ministro, che è il provvedimento sanzionatorio.
Chi non si è messo in regola sarà costretto, infatti, a pagare un importo maggiorato del 20% rispetto alla giacenza, che salirà al 40% nel caso di libretti di valore superiore a 250.000 euro.
Tra le situazioni a rischio sanzione, ci sono anche quelle in cui il valore del libretto è appena inferiore ai 12.500 euro indicati dalla legge ma maggiorato del valore degli interessi maturati: anche in questo caso, occorre regolarizzare la propria posizione. La sanzione non pagata sarà iscritta a ruolo. Il decreto potrà essere impugnato davanti al giudice civile.
Di fronte alla legge - fa notare l'Abi - è sempre responsabile il possessore del libretto che si presenta allo sportello della banca. Dopo tale ultima scadenza e per importi significativi, nulla esclude peraltro che possa avviarsi addirittura, in alternativa alla sanzione amministrativa, una valutazione approfondita da parte della banca per l’inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta per il conseguente avvio di un’attività investigativa da parte degli organi competenti (Direzione Investigativa Antimafia o Guardia di Finanza). Gli Intermediari, loro malgrado, saranno infatti obbligati per legge a fare la Segnalazione al citato Ministero per l’avvio del processo amministrativo.
L’esigenza di limitarne l’importo era già stata fissata nella legge antiriciclaggio del 1991. Il decreto legislativo 56 del 2004, che accoglieva la direttiva Ue in materia di “prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”, sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio di quest’anno ma sindacati, associazioni consumatori ed esponenti politici avevano fatto pressioni affinché il Governo facesse slittare l’attuazione di questo provvedimento.
Torino, agosto 2005
ACU Piemonte
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