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Il commercio delle uova

Nuove norme per la tutela della salute pubblica
  27/07/2005


Da gennaio 2004 le uova si presentano con un codice stampato sul guscio, una sorta di etichetta per poterne identificare immediatamente l'esatta provenienza. L'applicazione di questa regola riguarda tutti i paesi dell'Unione Europea e ha come scopo principale la tutela della salute pubblica.

In caso di contaminazione di un uovo, infatti, sarà sufficiente ritirare da tutti i punti vendita le uova che hanno impresso il medesimo codice. Ma le informazioni contenute nel codice non si limitano a questo: identificano, infatti, la nazione di provenienza, la provincia, il comune e lo stabilimento da cui provengono, inoltre un numero da 0 a 3 specifica anche il sistema con cui sono state allevate le galline.

Attualmente in Italia esistono quattro tipologie differenti di allevamento:
biologico (codice 0);
all'aperto (1);
a terra (2);
in gabbie (3).

La situazione attuale è provvisoria ed è destinata a modificarsi entro il 2012. Una direttiva dell'Unione europea, infatti, obbliga tutti i produttori a tener conto del benessere degli animali allevati a scopo alimentare. Per le uova ciò significa che nel 2007 la comunità dovrà decidere quali, tra le 4 forme di produzione, devono essere eliminate. Entro il 2012 tutti gli stati dovranno adeguarsi all'impiego delle sole tecniche ritenute idonee.

In Italia con l’emanazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro della Salute del 04/03/05 recante le “modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernente l’uso di particolari diciture, ai sensi del Reg. (CE) n. 2295/03 e del Decreto Legislativo n. 267 del 29.07.2003”, la normativa nazionale relativa alla commercializzazione delle uova ha subito sostanziali modifiche. Quest’ultime sono state introdotte con lo scopo di garantire la tracciabilità delle uova nonché il controllo dell'origine e del metodo di produzione delle stesse.

Diventa obbligatoria l'indicazione del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento quando le uova sono vendute all’ingrosso; quando invece le uova vengono vendute al minuto e sciolte il commerciante deve indicare in modo chiaro e visibile la categoria di qualità e di peso, il numero distintivo del produttore e del centro di imballaggio nonché la data di durata minima e le modalità di conservazione dopo l'acquisto.

Dal primo luglio 2005 inoltre anche i piccoli produttori saranno soggetti all'obbligo della stampigliatura delle uova, con il codice distintivo dell'allevamento stampigliato anche sulle uova non classificate e vendute sul mercato pubblico locale direttamente dal produttore. Alle regioni e province autonome il compito di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni che consentano di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova.



Fonti e normativa di riferimento:

§ Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;
§ Regolamento (CE) n. 2295/03 della Commissione del 23 dicembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;
§ Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro della Salute del 04/03/05 “Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernente l’uso di particolari diciture, ai sensi del Reg. (CE) n. 2295/03 e del Decreto Legislativo n. 267 del 29.07.2003”;
§ Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento";
§ Legge 3 maggio 1971 n. 419 “Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 concernenti norme sulla commercializzazione delle uova”.


Torino, lì 26 luglio 2005


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