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Tirocinio

Tirocino (parte 1)
  27/11/2003

Art.18 Legge 196/97 G. U. n. 154 del 4 luglio 1997 supplemento ordinario n. 136 - Decreto n. 142 del 25/03/98 G.U. n. 108 del 12/05/98

I tirocini possono essere una interessante opportunità per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende, rappresentano certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale senza peraltro comportare obblighi di assunzione.
Al termine del tirocinio, l'Azienda è tenuta a certificare l'esperienza svolta.

Beneficiari
Persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e quindi non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

Durata massima del tirocinio
4 mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria 
6 mesi per inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità 
6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi 
12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi 
12 mesi per persone svantaggiate (Legge 381/91) 
12 mesi per laureati da non più di 18 mesi 
24 mesi per soggetti portatori di handicap 

Modalità di esecuzione
Il tirocinio è un rapporto triangolare tra: 
Tirocinante, 
Azienda ospitante: pubblica o privata, 
Ente promotore: Università, Scuole, Enti di Formazione, Servizi per l'Impiego delle Regioni e delle Province, Comunità terapeutiche, Servizi di inserimento lavorativo per disabili, Cooperative sociali. 
L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una convenzione dove vengono esplicitate le modalità di svolgimento del tirocinio (luogo e mansioni da svolgere, durata, nomi dei responsabili); copia di tale convenzione deve essere trasmessa alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente in materia di ispezione e alle rappresentanze sindacali. L'Ente Promotore ha funzioni di assistenza e garanzia.

Costi
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito.
La copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'Ente Promotore.
Qualora l'Ente Promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, il datore di lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL.
E' consentito il rimborso al tirocinante di spese documentate (buoni pasto, trasporti, etc.).
Si evidenzia che alcune Regioni e Province concedono contributi ai tirocinanti. Si consiglia di approfondire l'argomento con gli Assessorati regionali alle Politiche del Lavoro.



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