Il caso
Una importante sentenza (Trib. Napoli, sez. IV, 15/12/2002, in “Il Corriere giuridico” n. 3, p. 85”) , ha dichiarato, conformandosi ad un orientamento che ormai tende a divenire maggioritario nelle decisioni dei nostri giudici, la nullità della clausola che si limita a richiamare, quali interessi passivi d’applicare , gli interessi usualmente praticati su piazza.
Le ragioni della decisione
Di regola, nei contratti di conto corrente (secondo la modulistica avallata dall’ABI), è contenuta la clausola per la quale gli interessi dovuti dal correntista alla Banca, nell’ipotesi di passivo di conto corrente, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza.
Tale clausola, ci dicono ora i giudici, è radicalmente nulla essendo indeterminato il richiamo agli usi stabiliti dalla piazza.
Infatti secondo i giudici gli interessi non solo non possono avere contorni non definiti, ma addirittura sono non determinabili ovvero dai contorni non definibili.
Quindi tale clausola è nulla anche quando questa è successivamente sanata, non potendo avere effetto retroattivo, anche nel caso in cui gli estratti conto riportanti quegli interessi non siano stati contestati nei termini dal cliente.
In termini diversi, una clausola di tal contenuto, non essendo sufficientemente chiara non può giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto, la sua genericità da un lato e la pluralità di tipologie di interessi dall’altro, non permette di stabilire in maniere univoca a quale previsione le parti abbiano inteso in concreto riferirsi.
Questa linea d’interpretazione, si armonizza perfettamente alle previsioni legislative in materia (l. 154/1992 e d. lgv. 385/1993), previsioni che sanciscono la necessità che gli interessi passivi praticati dalla Banca siano pattuiti per iscritto, con successive comunicazioni al correntista di ogni eventuale variazione (Il Corriere cit.).
Beninteso, invalidità della clausola non significa invalidità dell’intero rapporto contrattuale, dovendosi lo stesso intendere, nella parte riconosciuta nulla, integrato dalle c.d. clausole legali, secondo quanto previsto dall’art. 1419 c.c. (quelle cioè prevista dal c.c. e dalle leggi speciali).
In sintesi
Alla luce del riportato orientamento sono tre le conclusioni che, ci sembra, si possono trarre:
1) non accettare di pagare, sugli scoperti di conto corrente, interessi determinati facendosi riferimento (da parte delle Banche) agli interessi usualmente praticati (i giudici ci hanno insegnato che la misura degli interessi deve essere chiaramente determinata, diversamente trovando applicazione la misura legale – Codice civile e leggi speciali);
2) al momento della sottoscrizione di un contratto di conto corrente, onde evitare vertenze in prosieguo del tempo, farsi indicare e leggere attentamente la parte relativa alla determinazione dei tassi d’interesse passivo;
3) la decisione riportata tende a divenire maggioritaria, cioè i giudici sono sempre più convinti della fondatezza delle posizioni del contraente debole, il cliente–consumatore.
Torino, 21 dicembre 2003
Fonte:ADOC PIEMONTE
|