L'angolo del professional consumer
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Accesso alla giustizia: inchiesta ACU
Costi e novità introdotte dalla Finanziaria 2005 |
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Per un normale cittadino il diritto di accedere ad un aula di un Giudice di Pace o di un Tribunale sta diventando sempre più difficile da esercitare: ciò per via dei costi introdotti dalla Finanziaria 2005.
Fino al 2004 un utente/consumatore poteva adire il Giudice di Pace, per procedimenti fino a 1100,00 euro, senza doversi sobbarcare spese per bolli e altri oneri giudiziari. La Finanziaria 2005 ha invece eliminato l’esenzione dal contributo unificato per le cause di valore inferiore a 1100 euro: ora anche per queste cause si paga un contributo di euro 30,00. Ciò è stato sancito daI comma 307 della Legge Finanziaria 2005: contributo che quindi viene addebitato al cittadini anche per questo genere di cause, per le quali è prevista la possibilità di ottenere il giudizio di equità davanti al giudice di pace e la possibilità di accedere personalmente senza l'assistenza di un legale. Il contributo unificato è stato comunque innalzato anche per tutte le cause di altro valore (aumenti nell’ordine del 10%).
Non solo. Fino al varo della Finanziaria 2005 era riconosciuta la possibilità per il cittadino di richiedere gratuitamente l’intervento del Giudice di Pace in sede non contenziosa. Le nuove misure di finanza pubblica sottopongono al contributo unificato anche le cause e le attività conciliative dei Giudici di Pace in sede non contenziosa, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00, in pratica tutte quelle questioni in cui sono coinvolti, manco a dirlo i consumatori.
Naturalmente a questi 30 euro andranno poi ad aggiungersi anche i costi per le notifiche e le spese di registrazione, che ammontano almeno a 250 euro, tutti oneri cui i cittadini per i procedimenti davanti al giudice di pace fino al 2004 erano esentati. Il testo della Legge Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) è stato ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2005 con le relative note.
La legge 30 dicembre 2004, n. 311 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ordinario n. 192). Mentre il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 è diventato legge 30 dicembre 2004, n. 312 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ordinario n. 193).
Di seguito il dettaglio dei contributi introdotti dall’articolo 307 e 308 relativamente al tema “Interventi in materia di giustizia”.
Art. 307 comma 1: Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
Comma, 2: per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120".
Articolo 308. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
"1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".
Torino, agosto 2005
ACU Piemonte
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