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Multe contro pubblicità ingannevole

Applicazione della nuova normativa
  08/07/2005


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato oggi l’apertura del primo procedimento per multe contro pubblicità ingannevole in applicazione della nuova normativa che consente di irrogare sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 in caso di inottemperanza alle delibere dell’Autorità stessa. Chiamata a rispondere di inadempienza è l’Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre, meglio conosciuta come Consorzio DGTVi: ne fanno parte la Fondazione Ugo Bordoni, RAI, Mediaset, La7 Televisioni, FRT e DFREE

“Con questo provvedimento – ha dichiarato Antonio Longo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino - l’Autorità conferma il suo ruolo di Garante nei confronti degli utenti contro l’ingannevolezza della pubblicità e l’arroganza di chi sottovaluta la portata delle deliberazioni dell’Autorità stessa. Il Movimento Difesa del Cittadino, che si batte ormai da più di un anno contro i messaggi ingannevoli lanciati per indurre gli utenti ad accettare il digitale terrestre, è soddisfatto di questa decisione e ribadisce l’impegno perché sia chiaro a tutti gli utenti che questa nuova tecnologia è ancora soltanto sperimentale, costituisce un apprezzabile budget solo per Mediaset e presenta ancora molti gravi limiti nella ricezione e nella programmazione.”

Con un provvedimento del 14 ottobre 2004, l’Antitrust aveva ritenuto che la pubblicità contenuta sul sito Internet dell’Associazione Italiana fosse ingannevole in quanto presentava “un contenuto informativo gravemente carente per chiarezza e completezza”, soprattutto considerando “l’omessa indicazione della natura, al momento solo sperimentale, del servizio televisivo offerto e della consequenziale carente copertura territoriale del segnale a fronte della grande enfasi conferita alle pretese caratteristiche di attualità, generale fruibilità e gratuità della televisione digitale terrestre”.

Era stata conseguentemente vietata ogni ulteriore diffusione del messaggio ingannevole senza però prevedere sanzioni perché all’epoca la legge 6 aprile 2005, n.49, nota come la legge Giulietti, non era ancora entrata in vigore. Movimento Difesa del Cittadino e Adiconsum, che ripetutamente avevano segnalato all’Autorità l’ingannevolezza dei messaggi diffusi dal DGTVi, hanno verificato che, nonostante la diffida, i messaggi continuavano ad essere diffusi sul sito.

Di qui l’apertura del procedimento da parte dell’Autorità Antitrust per inottemperanza che dovrà concludersi entro 120 giorni dall’avvenuta notifica alle parti.

Il procedimento aperto rappresenta il primo caso nel quale l’Autorità può utilizzare i nuovi strumenti repressivi riconosciuti dalla nuova legge: nei casi di ripetuta inottemperanza si può arrivare fino alla sanzione della sospensione dell’attività dell’impresa. La nuova legge prevede inoltre sanzioni per pubblicità ingannevole che possono variare da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli che riguardino bambini e adolescenti o prodotti pericolosi la sanzione minima prevista è di 25.000 euro.


Roma, 7 Luglio 2005

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