L'angolo del professional consumer
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Fonte: Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano, per maggiori informazioni: www.consumer.bz.it
Viaggi - modulistica
Viaggi in aereo: annullamento del volo
Info: La presente lettera tipo può essere utilizzata per richieste di indennizzo basate sul Regolamento (CE) n. 261/2004 (entrato in vigore il 17/02/05) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Per fare valere i diritto sanciti da detta normativa, il consumatore deve indirizzare il reclamo sia all'agenzia viaggi che alla compagnia aerea (ovvero al tour operator nel caso di un viaggio tutto compreso), possibilmente allegando copia del biglietto aereo.
Il nuovo Regolamento si applica non solo a tutti i voli in partenza dall'Unione, ma anche ai voli in arrivo se il vettore ha la licenza rilasciata da uno Stato membro.
Il regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente ovvero ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
Esso lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri previsti dalla direttiva 90/314/CEE (pacchetti tutto compreso) nonché dalle rispettive leggi di trasposizione.
Chi ritenga di aver subito un danno maggiore di quello risarcito in base al presente regolamento, potrà sempre agire per tale danno ulteriore conformemente a quanto previsto dal diritto interno (ció non vale per le persone che abbiano volontariamente rinunciato al viaggio).
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Assicurazione annullamento viaggio
Assicurazione annullamento viaggio
Info: Tramite stipula di un contratto di assicurazione annullamento viaggio si può, in certi casi (malattia, morte di congiunto), recedere dal contratto senza pagamento della penale di recesso. Sono coperti gli eventi imprevedibili specificati nella polizza.
Attenzione: Leggere attentamente le condizioni del contratto!!
Segnalare il recesso immediatamente sia all'agenzia viaggi che all'assicurazione.
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Atto di citazione Giudice di Pace
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Negato imbarco overbooking
Viaggi in aereo: negato imbarco (overbooking)
Info: La presente lettera tipo può essere utilizzata per richieste di indennizzo basate sul Regolamento n. (CE) 261/2004 (entrato in vigore il 17/02/05) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Per fare valere i diritto sanciti da detta normativa, il consumatore deve indirizzare il reclamo sia all'agenzia viaggi che alla compagnia aerea (ovvero al tour operator nel caso di un viaggio tutto compreso), possibilmente allegando copia del biglietto aereo.
Il nuovo regolamento si applica non solo a tutti i voli in partenza dall'Unione, ma anche ai voli in arrivo se il vettore ha la licenza rilasciata da uno Stato membro.
Il Regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente ovvero ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
Esso lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri previsti dalla direttiva 90/314/CEE (pacchetti tutto compreso) nonché dalle rispettive leggi di trasposizione.
Chi ritenga di aver subito un danno maggiore di quello risarcito in base al presente regolamento, potrà sempre agire per tale danno ulteriore conformemente a quanto previsto dal diritto interno (ciò non vale per le persone che abbiano volontariamente rinunciato al viaggio).
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Recesso a causa di cambiamenti significativi
Recesso Pacchetto Tutto compreso ex art. 91 e 92 D.lgs. 206/2005 (art.4 90/314/CEE)
Info: Se prima della partenza il programma di viaggio dovesse cambiare in modo significativo, il consumatore può, in base agli artt. 91 e 92 D.lgs. 206/2005 (art. 4 90/314/CEE) alternativamente recedere dal contratto senza pagamento di penale e chiedere un risarcimento o usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo.
Attenzione: i cambiamenti devono essere significativi!!!
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Recesso a causa di forza maggiore
Recesso dal pacchetto turistico per forza maggiore
Info: In caso di un evento di forza maggiore che impedisce al consumatore di usufruire delle prestazioni del pacchetto turistico, lo stesso, in certi casi, ha il diritto di recedere dal contratto senza che ciò comporti il pagamento di una penale di recesso.
Attenzione però: Ciò è possibile solo se esiste un grave pericolo ufficialmente confermato o se la prestazione da parte del tour operator è diventata impossibile.
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Reclamo pacchetti turistici tutto compreso
Reclamo pacchetto turistico tutto compreso:
Info: I reclami in riferimento ai pacchetti turistici (2 o più prestazioni: es. volo e soggiorno) sono regolati dal decreto legislativo n. 206 del 2005 (cd. “Codice del Consumo”) (art. 6 Direttiva 90/314/CEE). Il reclamo deve essere fatto entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro.
Comunque, il vizio deve essere stato segnalato preventivamente presso la direzione della struttura alberghiera e, ove possibile, anche tramite contatto telefonico, presso l'agenzia viaggi.
Oltre al danno materiale (ulteriori spese, prestazione non resa) può essere richiesto un risarcimento da vacanza rovinata.
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Richiesta di risarcimento bagagli
Risarcimento in caso di smarrimento/danneggiamento/ritardo bagaglio
Info: La pretesa risarcitoria in caso di smarrimento/danneggiamento/ritardo bagaglio è regolata dal Regolamento (CE) n. 889/02.
È previsto un risarcimento fino a 1.000 DPS, pari a circa Euro 1200,00 (fluttuabile).
Il risarcimento si limita ai danni materiali (es. alloggio, taxi, vitto). Sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza).
In caso di ritardata consegna della valigia bisogna stare attenti ad effettuare solamente acquisti veramente necessari (es. articoli di prima necessità; l'acquisto di un costume da bagno "Gucci" in caso di ritardo nella consegna del bagaglio non sarebbe giustificabile). Solo gli acquisti necessari saranno risarciti.
È necessario allegare le copie dei rispettivi scontrini/fatture.
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Richiesta risarcimento ritardi
Risarcimento ritardo volo
Info: La pretesa risarcitoria in caso di ritardo di voli è regolata dal Regolamento n. (CE) 889/02 nonché dal Regolamento n. (CE) 261/04 (in vigore dal 17/02/2005).
È previsto da una parte un risarcimento fino a 4150 DPS, pari a circa Euro 5000,00 (fluttuabile) e dall'altra parte l'alloggio in albergo, il rimborso del biglietto non utilizzato etc.
Il risarcimento si limita ai danni materiali (es. alloggio, taxi, vitto). Sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza).
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Riscorso per conciliazione
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