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Videotelefono Telecom
Pubblicità ingannevole |
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In materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione è in vigore, dal 29 aprile 2005, la legge n. 49 del 6 aprile 2005 contenente le "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, " che sanziona con multe salate chi promuove prodotti i cui requisiti non rispondono alla realtà. Ai sensi di tale disposizione normativa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 14308, ha dichiarato ingannevoli alcuni messaggi pubblicitari del videotelefono su rete fissa diffusi da Telecom Italia Spa attraverso cartelloni pubblicitari, quotidiani, emittenti televisive.
Le segnalazioni sull’ingannevolezza del messaggio pubblicitario riferivano come il prodotto pubblicizzato non presentasse, in alcuna condizione d'uso, le caratteristiche di qualità dell'immagine diffusi dai messaggi. In particolare nessuna informazione è stata data ai consumatori in merito alla circostanza che "la qualità dell'immagine può essere fortemente compromessa dallo stato fisico delle interconnessioni delle centrali urbane telefoniche e dalla relativa possibilità di sostenere e garantire un flusso abbastanza elevato di Kb/s al modem interno dei videotelefoni". "Raramente – cita il provvedimento in merito ad una segnalazione - si riesce ad effettuare una videochiamata, essendo necessari almeno tre o quattro tentativi, con conseguente moltiplicazione del costo della chiamata stessa".
Soltanto una scritta aggiuntiva, con caratteri tipografici molto ridotti rispetto a quelli utilizzati per il testo principale del messaggio, indicava come "la risoluzione dell'immagine sul dispay potrebbe avere una nitidezzainferiore a quella rappresentata….”. Le manchevolezze informative rilevate dall'Autorità sono state sufficienti alla dichiarazione di ingannevolezza pubblicitaria. Condanna che è stata estesa anche ai messaggi diffusi a mezzo stampa e tv sebbene fossero indicate le caratteristiche di qualità dell'immagine.
L'Autorità ha infatti ricordato che le informazioni sulle limitazioni tecniche e contrattuali nella fruizione del servizio devono risultare di immediata percezione, in quanto costituiscono informazioni essenziali sull'offerta pubblicizzata che condizionano direttamente l'adesione all'offerta stessa. A tal proposito è intervenuta anche l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale ha dichiarato questi messaggi “suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei loro destinatari, inducendoli all'acquisto dell'apparecchio in assenza di informazioni fondamentali sulle limitazioni tecniche e contrattuali del servizio e del prodotto forniti”.
L’unico messaggio non condannato dall’Antitrust è stato quello pubblicato sul quotidiano "La Gazzetta del mezzogiorno", in merito al quale la stessa Autorità ha rilevato come "l'informativa circa le limitazioni alla fruibilità del servizio da parte dell'utente sia stata chiaramente percepibile".
Per difendere i consumatori da messaggi pubblicitari ingannevoli ricordiamo che l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha stilato una lista di consigli utili da tener presente per evitare spiacevoli sorprese.
Ecco a cosa prestare attenzione: all’intero testo del messaggio, anche alle parti scritte con caratteri di stampa più piccoli; al prezzo indicato, che deve essere comprensivo di oneri o spese accessorie; ai messaggi che promettono risultati miracolosi; non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni; all’effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, ecc); i servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi; alla così detta pubblicità occulta, "travestita" da apparenti messaggi di natura informativa o di intrattenimento; se il prodotto è pericoloso la pubblicità deve comunicarlo; la pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori.
Fonti: HC 2005
Autorità garante per la concorrenza ed il mercato
Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni
Torino, lì 15 settembre 2005 ACU Piemonte
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