L'angolo del professional consumer
|
Patente a punti: inchiesta ACU
Come recuperare i punti persi |
|
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano la patente a punti contenute nell’articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n.9, modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n.151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.149 del 30.6.2003, convertita in legge con modificazioni dalla legge 214 del 1 agosto 2003.
La disciplina della patente a punti ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale ed integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie in vigore. Il nuovo codice prevede 20 punti virtuali per ciascun documento di guida che verranno scalati a seconda delle infrazioni commesse.
Se il conducente non commette infrazioni nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente norma, ovvero dal momento del conseguimento del documento di abilitazione alla guida, il punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. Durante la stesura della legge è stato previsto un peggioramento per i neo patentati. Sono considerati neo patentati i soggetti che alla data del 1° ottobre 2003 non siano già titolari di altra patente B o categoria superiore. Infatti, per i titolari di patenti rilasciate successivamente a tale data (1° ottobre 2003) è prevista la riduzione del punteggio in misura doppia per ogni singola violazione commessa entro i primi tre anni dal rilascio.
Dalla perdita totale del punteggio consegue la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica di guida (cd esame di verifica dell’idoneità alla guida).
Invece in caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tali specifici corsi consentono all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali.
La circolare prot. Mot3/3442/M310, datata 9 settembre 2003 del ministero delle infrastrutture, dipartimento dei trasporti terrestri, fornisce alcune spiegazioni sull'organizzazione di questi corsi. Secondo tale disposizione normativa le autoscuole possono organizzare i corsi a prescindere da una specifica autorizzazione: ciò è motivato dalla suddetta circolare con il fatto che le autoscuole per lo svolgimento delle proprie attività sono già soggette ad autorizzazione e a vigilanza tecnica e amministrativa della provincia.
I corsi possono poi essere anche da altri soggetti pubblici e soggetti privati di comprovata esperienza nell'attivita' di formazione attinente ai temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale: questi devono però superare la procedura di accreditamento.
Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 181 del 6 agosto 2003, stabilisce i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti per la patente di guida. Sono due le tipologie di corsi: la prima, che consente di riguadagnarne 6, è per i possessori delle normali patenti di guida per auto e motorini; la seconda è per i possessori di patenti C, D e per i certificati di abilitazione professionale e permette il recupero di 9 punti.
I corsi per gli automobilisti hanno durata di 12 ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive. Gli autisti che guidano per professione, invece, potranno recuperare i 9 punti con 18 ore di lezione, in un arco temporale non superiore a quattro settimane consecutive. A ogni corso non potranno essere iscritti più di 25 partecipanti.
E' stato fissato il programma da seguire, anche se i docenti dovranno tener conto della tipologia di violazioni commesse dagli automobilisti presenti con un preciso riferimento ai comportamenti che garantiscano la tutela della vita umana. A tenere i corsi potranno essere gli stessi poliziotti che hanno fatto le multe. Nel corso da sei punti dovranno essere dedicate quattro ore alle norme di comportamento sulla strada, due ore per le cause degli incidenti stradali e sui rischi dovuti all'abuso di alcool e droghe.
Sarà dedicata un'ora a ciascuna delle seguenti materie: segnaletica stradale; nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso; sanzioni; elementi del veicoli rilevanti ai fini della sicurezza stradale. I possessori di patente professionale avranno in più un'ora sulle sanzioni e sugli elementi del veicolo che hanno un rilievo sulla sicurezza, e quattro ore alle responsabilità nel trasporto pubblico di cose e di persone. Gli automobilisti che stanno seguendo un corso dovranno fare attenzione a non effettuare infrazioni.
Nel caso in cui si dovessero perdere tutti i punti residui della patente prima della trascrizione del recupero da parte del centro elaborazione dati, il dipartimento dei trasporti terrestri considererà nulli gli effetti del corso e il conducente dovrà sottoporsi a un nuovo esame di revisione. Al termine del corso l'autoscuola rilascerà un attestato in duplice copia: la prima sarà consegnata all'automobilista, la seconda sarà trasmessa entro tre giorni al dipartimento dei trasporti terrestri per aggiornare l'anagrafe. Gli effetti del reintegro dei punti scatterà solo dall'avvenuta iscrizione da parte del centro elaborazione dati del dipartimento.
Torino, agosto 2005
Acu Piemonte
|
| 1 | |
commenti
06/03/2006 09:44 - | il comma 2 dell'articolo 126bis è stato dichiarato anticostituzionale ... voi di questo sito quando aggiornate ... ???
ciao sono Tano gaetano@tuonet.com
gradirei vostra risposta. |
|
Invia il tuo commento
Per inviare i commenti devi essere un utente registrato
|
|