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La Carta Europea sui diritti del turista

Viaggiatori più tutelati
  28/07/2005


"L' Unione Europea ha posto come una delle sue priorità l'affermazione dei diritti dei passeggeri, il loro rafforzamento e la loro attiva conoscenza. Ha quindi rivolto il proprio invito a tutti i Paesi aderenti alla Comunità affinché attivino una capillare informazione sulle prerogative e sulle regole, il cui rispetto si pone quale elemento cardine nel percorso verso elevati livelli di qualità del servizio nel trasporto aereo." (Loyola De Palacio - Vice Presidente della Commissione Europea)

Seguendo tali indicazioni l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero, che raccoglie in un testo unico, sulla base della normativa vigente, nazionale, comunitaria ed internazionale, tutte le forme di tutela rivendicabili oggi dal viaggiatore in caso di disservizi. Approvato dalla Commissione europea che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, Entra in vigore in data 17 febbraio 2005 attraverso il nuovo Regolamento n. 261/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/2/2004 (serie L. 46/1) e sostituisce il precedente Reg. 295/91 che stabiliva i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco dovuto a sovraprenotazione ("overbooking", rendendo più incisive le misure di tutela dei passeggeri.

Le differenze più rilevanti consistono nel fatto che le nuove norme si applicano non solo al caso del "negato imbarco" ma anche a quello della cancellazione del volo e del ritardo prolungato della partenza; si applicano a tutti i voli (di linea, "charter" e voli inclusi nei"pacchetti turistici tutto compreso".

Le nuove norme si applicano nel caso in cui i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo, e valgono per chi è in partenza da un aeroporto in qualsiasi Stato membro (e, dunque, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero o della compagnia) nonché ai passeggeri in partenza da un aeroporto extra-Ue ma con destinazione un aeroporto comunitario.

La "carta" impone quindi una corretta informazione da parte delle agenzie e degli operatori di viaggio in merito a tariffe, coincidenze, compagnie che prestano il servizio per l'overbooking, la sovraprenotazione - la pratica diffusissima di vendere più posti di quanti non ne contenga un volo, con spiacevoli conseguenze per i passeggeri che, pur avendo pagato regolarmente il biglietto restano poi a terra. Norme in termini economici, regolano poi il comportamento delle compagnie aeree in caso di incidenti a danno del passeggero, e un altro capitolo i cosiddetti viaggi "tutto compreso" (per esempio, è previsto il diritto di trasferire la propria prenotazione a un'altra persona).

Presso la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) – via di Villa Ricotti 42 – 00161 Roma è istituito un gruppo di lavoro permanente con il compito di verificare le azioni poste in essere a tutela del passeggero e di procedere all’aggiornamento della Carta dei Diritti in occasione di variazioni normative nazionali, comunitarie ed internazionali.
Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti nonché eventuali contributi e suggerimenti da parte dei passeggeri e degli operatori del settore possono essere rivolti agli uffici delle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ubicati all’interno dell’aeroporto.

Torino, lì 28 luglio 2005

ACU Piemonte

commenti

06/07/2006 19:17 - 
vorrei sapere se un pacchetto vacanze con dicitura "8 giorni 7 notti" in caso di ritardo dell'arrivo in villaggio dopo la mezzanotte determina "7 giorni 7 notti" puo determinare un risarcimento?
 
10/10/2005 10:16 - 
vorrei sapere in caso di ritardo o di guasto aereo di linea
che faccia perdere una notte dal pacchetto turistico prenotato a chi spetta e se dovuto il rimborso della notte stessa
 
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