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Immatricolazione auto

Le novità introdotte dalla legge 80/2005
  27/07/2005


Inchiesta ACU

Fino all’entrata in vigore della legge sulla competitività n. 80/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 (Supplemento Ordinario) del 14.05.2005 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 35/05, per iscrivere al PRA un autoveicolo bisognava pagare un notaio che autenticasse le firme sull’atto di compravendita.

L’emanazione di tale legge ha però ora semplificato questa procedura.
L’inchiesta che segue è stata formulata proprio in riscontro alle esigenze dei cittadini che, nel rivolgersi al nostro Sportello del Consumatore, hanno trovato un valido supporto e la risposta richiesta alle necessità di conoscere le novità legislative appena introdotte nel nostro Ordinamento giuridico.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa e, secondo quanto afferma una circolare esplicativa dell’Aci n. 6501/P-DSD 16.05.2005, per i veicoli nuovi che rientrano nella procedura prevista dal cosiddetto Sportello Telematico dell’Automobilista (Sta), la dichiarazione di vendita notarile sottoscritta dal venditore può essere sostituita da una semplice domanda di registrazione senza necessità di autentica della firma. Alla certificazione notarile dovranno ricorrere per l'immatricolazione tutti gli altri veicoli che non sono gestiti con il sistema informatico Sta.

Nel testo della medesima circolare l’ACI informa che per redigere l’istanza, fintanto che l'apposita modulistica non venga definitivamente approvata con decreto, è stato istituito un regime provvisorio, che consente due possibilità:
1) usare l'attuale modulo di richiesta iscrizione al Pra, riportando sul retro (nel riquadro T) il testo dell'istanza; 2) usare un foglio di carta semplice.
Nel primo caso, non è necessaria alcuna marca da bollo, nel secondo ci vuole invece una marca da 11 euro.

L'istanza non deve essere firmata solo dall'acquirente, ma anche dal venditore: la legge non lo richiede, ma l’ACI motiva questo adempimento supplementare con l'esigenza di "garantire la maggior sicurezza possibile alle nuove procedure" .
Alla firma del venditore vengono comunque lasciate due alternative: si può produrre la fotocopia della fattura rilasciata dal venditore o quella del contratto di acquisto (oppure del pre contratto o della proposta d'acquisto, che è il documento più usato nella pratica). Inoltre, sempre per ragioni di "sicurezza", l'Aci richiede di presentare le fotocopie dei documenti di identità o riconoscimento sia del venditore che dell'acquirente. Nel caso una delle due parti sia una persona giuridica, sono necessari o il certificato della Camera di commercio o una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante.

Le altre novità riguardano i passaggi di proprietà dei veicoli usati.
Anche in questo caso è previsto uno snellimento delle procedure: per i veicoli inclusi nelle procedure Sta, infatti, sino ad un valore commerciale di 25 mila euro, l’autentica notarile potrà essere effettuata anche dai funzionari degli sportelli telematici, consentendo così anche a soggetti diversi dai notai (funzionari del Pra o della Motorizzazione o titolari di agenzie di pratiche automobilistiche abilitate) l'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita.

A tutt’oggi non è pero ancora possibile godere delle novità menzionate: infatti bisogna attendere l’approvazione di un apposito regolamento, il quale dovrà avere il concerto di ben cinque ministeri, più il parere delle Regioni e di altri enti locali attraverso la Conferenza unificata.

Torino, lì 25 luglio 2005
ACU Piemonte

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