L'angolo del professional consumer
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Fermo amministrativo del veicolo
Dottrina e giurisprudenza a confronto |
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I casi, l'inchiesta dell'ACU Piemonte
Il fermo amministrativo dell'auto o degli altri beni mobili, intestati a soggetti che risultano morosi per il fisco, è un provvedimento che ha interessato molti cittadini ed è stato istituito al fine di incrementare il pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo coattivo. Di fatto molti dei cittadini che si sono visti imputare tale disposizione amministrativa si sono rivolti al nostro Sportello del Consumatore per informarsi sulla legittimità di tale provvedimento.
Preliminarmente occorre evidenziare che questo provvedimento è stato introdotto con l’obiettivo di rendere l'attività di riscossione coattiva dei tributi più efficace ed effettiva in modo da abbattere l'evasione. Al fine di rendere più incisiva l'attività del concessionario, consentendogli di aggredire rapidamente ed efficacemente il patrimonio e i beni del debitore, si colloca la disposizione contenuta nell'articolo 86 del Dpr n. 602/1973, la quale consente al concessionario della riscossione di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili iscritti in pubblici registri (veicoli, natanti e aeromobili), trascrivendo al Pra il relativo provvedimento e impedendo così la traslazione del bene.
Tale attività è comunque esperibile solo dopo che "è decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1", ovvero sessanta giorni dopo la notificazione della cartella di pagamento, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.
La natura controversa del provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati ha assunto una forte rilevanza nel diversificare gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, come pure nel condizionare la strategia difensiva del contribuente.
A tal proposito, tre le vie di ricorso giurisdizionale intraprese sinora dai contribuenti:
Ø amministrativa, a seconda che si qualifichi il fermo atto amministrativo di natura cautelare;
Ø ordinaria, con competenza del giudice ordinario o, se del caso, giudice di pace a seconda che si qualifichi il fermo come atto dell'esecuzione;
Ø tributaria, con ricorso alle commissioni tributarie, a seconda che si qualifichi il fermo come atto avente natura tributaria.
All’interno di una situazione piuttosto confusa e problematica, incisiva è stata l’ordinanza emanata dal Consiglio di Stato il quale, con provvedimento nr 3259/2004, ha confermato l’ordine di sospensione accordato dal Tar del Lazio con sentenza nr. 3402/04. Ai sensi di tale ordinanza è stato dichiarato sospendibile il fermo amministrativo del veicolo laddove vi sia sproporzione fra importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dall’esecuzione del fermo impugnato. L'intervento del Consiglio di Stato ha così individuato in poche righe i punti deboli dell'attuale disciplina del fermo amministrativo dei beni mobili.
All'indomani dell'intervento del Consiglio di Stato, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 92/E del 22 luglio, ha dato disposizioni ai concessionari di astenersi dal disporre i fermi amministrativi sui beni mobili, in attesa che l'Avvocatura generale dello Stato si esprima in ordine all'esatta portata della sentenza.
I fermi 'congelati' riguardano esclusivamente i ruoli emessi dall'Agenzia, ma l'investimento dell'organo legale è significativo dell'importanza che la vicenda ha ormai assunto in tutta Italia.
Torino, lì 22 luglio 2005
ACU Piemonte
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commenti
11/02/2006 23:54 - | GENTILISSIMI SIGNORI avrei urgentemente bisogno di un consiglio, l'altro ieri ho l'ascianto in conto vendita presso una concess. la mia auto e dalla visisura fatta abbiamo riscontrato un fermo amm. del 2 febb.04 con gravame del 2005 cosa faccio? ho contattato diversi avv. seza avere risposte, datemi un consiglio. Grazie e-mail elpedro-@libero.it -tel. 3475503330 |
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