L'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tempo fa aveva emesso un
verdetto di condanna a 39 Compagnie assicurative ad una multa pari a 700
miliardi di vecchie lire. Per l'Authority antitrust le società assicurative
infatti avevano operato limitando la libera concorrenza permettendo poi loro di
praticare e questo ha poi determinato un aumento spropositato delle tariffe RC
AUTO.
Ora, dopo i tentativi di ricorso delle compagnie assicuratrici e dopo una
sentenza del Consiglio di Stato del 27 febbraio del 2002 per 17 compagnie
assicurative, accusate di "pratica di cartello" c'è stata la condanna
definitiva con possibilità di rimborso per i consumatori vittime dei rincari
ingiustificati delle polizze Rc Auto dal 1995 al 2000. Le compagnie accusate di
irregolarità sono:
Sai, Generali, Helvetia, Lloyd Adriatico, Azuritalia, Milano, Ras, Reale Mutua,
Zurigo, Allianz Subalpina, Assitalia, Toro, Unipol, Winthertur, Axa, Fondiaria,
Gan
Per sapere se si ha diritto al rimborso si deve effettuare le seguenti
operazioni:
1 - Controllare la documentazione con di tutte le ricevute di pagamento delle
(eventualmente richiederle alle agenzie di assicurazione).
2 - sommare il totale delle polizze degli anni 1995 - 2000 e moltiplicare
l'ammontare per il 20 per cento dei premi pagati (solo la voce RC Auto).
3 - mandare alla sede generale della compagnia assicurativa una raccomandata AR
(o più lettere nel caso si abbia cambiato compagnia assicuratrice).
4 - se entro 15 giorni dall'invio della richiesta non si hanno risposte positive
ricorrere al giudice di pace territorialmente competente.(operazione fattibile
anche senza l'aiuto di un legale nelle cause il cui valore non eccede 516,46
euro).
Il giudice di pace però, in considerazione della natura della causa, può
autorizzare ugualmente il richiedente a stare in giudizio di persona anche se
tali valori vengono superati.
I vari tassi di interesse legale applicabili:
Misura |
Decorrenza |
Provvedimento |
10.0% |
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 |
Art. 1, Legge n. 353/1990 |
5.0% |
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 |
Art. 2, co. 185, Legge n. 662/1996 |
2.5% |
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 |
D.M. 10 dicembre 1998 |
3.5% |
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 |
D.M. 11 dicembre 2000 |
3.0% |
Dal 1° gennaio 2002 |
D.M. 11 dicembre 2001 |
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