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Rimborsi Rc Auto, moto e veicoli commerciali

Come fare
  03/12/2003

L'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tempo fa aveva emesso un verdetto di condanna a 39 Compagnie assicurative ad una multa pari a 700 miliardi di vecchie lire. Per l'Authority antitrust le società assicurative infatti avevano operato limitando la libera concorrenza permettendo poi loro di praticare e questo ha poi determinato un aumento spropositato delle tariffe RC AUTO.
Ora, dopo i tentativi di ricorso delle compagnie assicuratrici e dopo una sentenza del Consiglio di Stato del 27 febbraio del 2002 per 17 compagnie assicurative, accusate di "pratica di cartello" c'è stata la condanna definitiva con possibilità di rimborso per i consumatori vittime dei rincari ingiustificati delle polizze Rc Auto dal 1995 al 2000. Le compagnie accusate di irregolarità sono:
Sai, Generali, Helvetia, Lloyd Adriatico, Azuritalia, Milano, Ras, Reale Mutua, Zurigo, Allianz Subalpina, Assitalia, Toro, Unipol, Winthertur, Axa, Fondiaria, Gan 

Per sapere se si ha diritto al rimborso si deve effettuare le seguenti operazioni:

1 - Controllare la documentazione con di tutte le ricevute di pagamento delle (eventualmente richiederle alle agenzie di assicurazione). 

2 - sommare il totale delle polizze degli anni 1995 - 2000 e moltiplicare l'ammontare per il 20 per cento dei premi pagati (solo la voce RC Auto).

3 - mandare alla sede generale della compagnia assicurativa una raccomandata AR (o più lettere nel caso si abbia cambiato compagnia assicuratrice).

4 - se entro 15 giorni dall'invio della richiesta non si hanno risposte positive ricorrere al giudice di pace territorialmente competente.(operazione fattibile anche senza l'aiuto di un legale nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro). 

Il giudice di pace però, in considerazione della natura della causa, può autorizzare ugualmente il richiedente a stare in giudizio di persona anche se tali valori vengono superati. 

I vari tassi di interesse legale applicabili:

Misura

Decorrenza

Provvedimento

10.0%

Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996

Art. 1, Legge n. 353/1990

5.0%

Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998

Art. 2, co. 185, Legge n. 662/1996

2.5%

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000

D.M. 10 dicembre 1998

3.5%

Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001

D.M. 11 dicembre 2000

3.0%

Dal 1° gennaio 2002

D.M. 11 dicembre 2001



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