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Truffa con falsi bollettini di riscossione tasse

Il Codacons Piemonte chiede risarcimento danni
  25/03/2005

Il Tribunale penale di Ancona ha ammesso ieri, 22.3.2005, il CODACONS PIEMONTE come parte civile nel processo che si è aperto quest’oggi a carico di Tristan Horlik, legale rappresentante della TOMA GES. MbH, accusato di truffa aggravata per aver ingenerato l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità, commessa ai danni di commercianti e artigiani torinesi, che in passato si sono visti recapitare nella propria buca delle lettere messaggi pubblicitari, stampati con la medesima impostazione grafica utilizzata da vari enti pubblici per la riscossione delle tasse, mediante i quali veniva chiesto il pagamento di una somma pari a £ 796.110 (€ 411,16) per l’iscrizione ad un sedicente elenco nazionale delle ditte Commerciali, Industriali e Artigiane, facendo credere ai destinatari delle predette pubblicità di essere obbligati ad effettuare il suddetto versamento (come purtroppo, qualcuno ha fatto), onde evitare più gravi conseguenze in realtà inesistenti.

L’inchiesta è nata da un esposto-denuncia presentato dal CODACONS PIEMONTE alla Procura della Repubblica di Torino, nel dicembre 2000 a seguito di numerose segnalazioni giunte negli uffici dell’associazione e poi si è esteso in tutta Italia fino ad approdare al Tribunale di Ancona dove gli inquirenti ritengono che la truffa è stata ideata.

Il CODACONS aveva già rilevato come l’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, con provvedimento n. 4911 del 1997, aveva già condannato la TOMA GES. M.b.H perché il messaggio pubblicitario da questa diffuso “per il suo contenuto e l’aspetto formale mira ad ingenerare nei destinatari il convincimento che si tratti di pagamenti obbligatori a vantaggio di organi dello Stato.... la capillare diffusione del messaggio pubblicitario attraverso i bollettini postali rende particolarmente insidiosa la fattispecie”. Con tali motivazioni l’Authority aveva altresì disposto il divieto dell’ulteriore diffusione dei bollettini con effetto immediato ed aveva disposto a spese della società la pubblicazione per estratto del provvedimento e ne aveva altresì informato la Camera di Commercio Torinese perché allertasse i suoi iscritti.

Il CODACONS PIEMONTE a suo tempo chiese anche al Ministro delle Poste la revoca immediata dell’autorizzazione alla stampa in proprio di tali bollettini ed il divieto di distribuzione, nonché in via cautelare il sequestro delle somme giacenti sul conto corrente postale n. 16663064 utilizzato dalla TOMA Ges. M. b.H.
Nel dibattimento che si celebrerà nei prossimi mesi (la prossima udienza è fissata per il 17 maggio 2005) il CODACONS PEIMONTE quale parte civile sarà a fianco del PM per ottenere una condanna del legale rappresentante della società anche al pagamento di una somma di denaro come risarcimento dei danni alla collettività dei consumatori ed utenti.

Info Stampa 011/5069219 codaconsto@infinito.it
Emanuele Rebuffini : 3383542780


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