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< Diritti ~ Voli cancellati, ma i diritti restano. |
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Inviato: Mer Dic 31, 2008 11:07 am |
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Ogni biglietto è un contratto, con limiti e regole particolari: mai acquistarlo ad occhi chiusi.
Ma al di là delle condizioni stabilite dal singolo vettore, ci sono norme precise che valgono sempre.
Ritardi, rinvii, cancellazioni: ogni viaggiatore più o meno assiduo si trova prima o poi a dover fare i conti con i disagi del trasporto aereo. Gli inconvenienti sono dettati damotivi diversi: dalle condizioni atmosferiche alle rivendicazioni sindacali del personale, dal crescente fenomeno dell'overbooking a problemi tecnici o di sicurezza, fino all'effettiva mancanza degli aeromobili.
Il viaggiatore, dal canto suo, può vedersi costretto a cancellare o a rinviare la partenza per motivi personali o di lavoro. Come comportarsi in questi casi? In che situazioni si ha diritto a rimborsi e in che misura? Innanzitutto bisogna ricordare che ogni biglietto aereo giuridicamente rappresenta un contratto tra viaggiatore e compagnia aerea responsabile del volo, che in quanto tale è sempre obbligata a precisare le condizioni generali di trasporto ai suoi clienti.
In particolare, ad ogni biglietto è associata una tariffa specifica, che prescrive i limiti entro i quali si ha la possibilità di ottenere un rimborso e di effettuaremodifiche alla prenotazione.
Le condizioni restrittive proposte dalla compagnia si considerano accettate dal passeggero nel momento stesso dell'acquisto del biglietto, in seguito alla richiesta di un'esplicita dichiarazione di assenso. Talvolta le condizioni proposte dalla compagnia aerea non prevedono la possibilità dimodifiche o rimborsi: si tratta, nella maggior parte dei casi, dei biglietti low-cost, venduti a tariffe particolarmente convenienti proprio perché vincolate.
Al di là delle condizioni particolari definite da ogni società e contingenti al singolo contratto, esiste una serie di regole che devono essere necessariamente rispettate da tutte le compagnie, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario n. 261 del febbraio 2005. Ogni viaggiatore può fare riferimento infatti alla Carta dei Diritti del Passeggero, che stabilisce chiaramente quando e in che misura le compagnie aeree sono tenute a rimborsare i propri clienti in caso di disservizi.
Il testo del documento si può reperire on line, sul sito dell'Aviazione Civile (www.enac-italia.it) ed è utile consultarlo perché riporta molte informazioni che non sempre sono note ai viaggiatori.
Trovate tutto l'articolo in
informaconsumatori n° 10 - dicembre 2008 pag. 3 |
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