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L’obiettivo è tutelare la salute dei consumatori e disciplinare sempre più le industrie dolciarie.
Il Parlamento comunitario approva nuovi regolamenti.
Più sicurezza e più trasparenza per i consumatori. Questo l’obiettivo del Parlamento europeo che ha approvato quattro nuovi regolamenti su aromi alimentari, additivi ed enzimi. Sarà inoltre vietato aggiungere additivi negli alimenti per neonati e in alcuni prodotti tradizionali made in Italy. Infine, dovrà comparire chiaramente in etichetta la presenza di alcuni coloranti nocivi per i bambini e dovrà essere più precisa la definizione di "aromi naturali”. Il provvedimento, passato in Parlamento a larghissima maggioranza, stabilisce che l’uso di additivi, aromi ed enzimi alimentari non deve trarre in inganno i consumatori sulle qualità dei prodotti, le materie prime usate, la freschezza, le caratteristiche nutrizionali e il carattere naturale del procedimento di produzione. Il primo regolamento istituisce una procedura di autorizzazione basata su una valutazione dei rischi eseguita dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Nella procedura possono intervenire gli Stati membri e la Commissione europea per armonizzare le disposizioni sull’uso di enzimi, additivi e aromi nel mercato Ue. Tranne pochi casi, anche le sostanze già approvate dovranno essere sottoposte ad una nuova valutazione dei rischi. Il secondo regolamento riguarda l’uso degli additivi negli alimenti, nei prodotti per l’infanzia e nei prodotti tradizionali. Il documento stabilisce elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati, le condizioni d’uso, il modo in cui devono essere indicati sulle etichette. Si tratta di edulcoranti, coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, esaltatori di sapidità, gas di imballaggio, stabilizzanti, addensanti e agenti lievitanti. Secondo le norme europee, l’uso degli additivi alimentari “deve essere sicuro, rispondere ad una necessità tecnologica, non deve indurre in errore i consumatori e deve presentare un vantaggio per questi ultimi”. In altri termini, gli additivi non postempo sono essere usati “per occultare gli effetti dell'impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche”. Al contrario, possono essere usati per migliorare la conservabilità o le proprietà organolettiche degli alimenti, “a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell'alimento”. Il regolamento stabilisce anche, per ogni additivo, a quali alimenti può essere aggiunto, con quali condizioni di impiego e con quali eventuali restrizioni nella vendita diretta ai consumatori finali. È inoltre vietato l’uso di additivi negli alimenti non trasformati e in quelli per i lattanti e la prima infanzia, compresi quelli dietetici o i prodotti con scopi medici precisi. Gli Stati membri, inoltre, possono vietare l’uso di alcune categorie di additivi negli alimenti tipici. Per quanto riguarda il nostro paese, tutte le categorie possono continuare ad essere vietate nella mortadella e nel cotechino e zampone tradizionali, tranne i conservanti, gli antiossidanti, i regolatori dell'acidità, gli esaltatori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d'imballaggio. Il Parlamento europeo ha anche stabilito che sia apposta un'avvertenza in etichetta qualora gli alimenti contengano uno o più dei seguenti coloranti alimentari: Sunset yellow (E 110), Giallo di chinolina (E 104), Carmoisina (E 122), Rosso allura (E 129), Tartrazine (E 102), Ponceau 4R (E 124). Accanto alla denominazione del colorante dovrà figurare la scritta “può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini”. Se l'evoluzione scientifica o tecnologica lo richiederanno, questo elenco di coloranti potrà essere modificato. Il terzo regolamento riguarda gli aromi naturali e gli alimenti con proprietà aromatizzanti. Non contempla, invece, le sostanze aventi esclusivamente un sapore dolce, aspro o salato, gli alimenti crudi, quelli non composti e miscugli quali spezie o erbe fresche, essiccate o congelate, miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale (se non sono state utilizzate come ingredienti alimentari). Per “aromi” si intendono quei prodotti che vengono aggiunti, come specificato dal Parlamento europeo, per “conferire o modificare un aroma o sapore, nonché i prodotti contenenti o fabbricati con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi”. Attualmente, stando ai dati dell’Unione Europea, gli aromi registrati sono circa 26 mila. Giro di vite sull’uso del termine “naturale”. Si potrà continuare a parlare di aromi naturali “solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche o sostanze aromatizzanti naturali e solo se la totalità o almeno il 95% del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento”. Il restante 5% massimo “può essere usato soltanto a fini di standardizzazione o per conferire, ad esempio, una nota più fresca, pungente, matura o acerba all'aroma”. L’ultimo regolamento disciplina l’uso degli enzimi, ossia “un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati” oppure uno “ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi che contiene uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica e che è aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi”. Soltanto gli enzimi alimentari inclusi nell'elenco comunitario possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti. In ogni caso, il tipo d'impiego proposto non deve porre problemi di sicurezza per la salute dei consumatori, rispondendo ragionevolmente ad una necessità tecnologica.
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informaconsumatori n° 7 - settembre 2008 pag.8 |
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